I rifiuti sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane.
La Comunità europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale Europea L312 del 22 novembre 2008) li definisce
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.[1] Non sono considerati rifiuti
i "sottoprodotti", ossia i residui ottenuti da un ciclo produttivo che soddisfano i requisiti elencati nell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006: a)
la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione
di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione
o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti
i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente
o la salute umana.
È previsto che, dopo una determinata lavorazione, un rifiuto possa cessare di essere tale se vengono rispettate le condizioni elencate nell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006: A)
la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; B) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; C) la sostanza o
l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; D) l'utilizzo
della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.